Legge 149/1992
Art. 36 — 1
Art. 36. 1. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale e l'applicazione delle pene indicate agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per la durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni dell'articolo 290 del codice di procedura penale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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