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Legge 175/1991

Art. 9 — 1

ELI /it/legge/1991/06/06/175/art/9parte di Legge 175/1991
Art. 9. 1. Il credito edilizio ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni garantiti da ipoteca destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione, sopraelevazione e recupero di immobili. 2. Ai mutui ed anticipazioni si applica la normativa concernente le operazioni di credito fondiario, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo. 3. L'ammontare di ciascun mutuo od anticipazione puo' raggiungere il 90 per cento del costo della costruzione, ivi compreso quello dell'area, o della spesa necessaria alla realizzazione della sopraelevazione, ricostruzione, riparazione, trasformazione e recupero di immobili. 4. Non e' di ostacolo alle operazioni di credito edilizio la precedenza di iscrizioni ipotecarie, ove il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda la percentuale prevista dal comma 3. Qualora le precedenti iscrizioni ipotecarie siano a favore dell'Ente concedente, il nuovo prestito puo' fare riferimento, anziche' al valore di queste ultime, al capitale residuo del precedente mutuo. 5. I mutui di cui al presente articolo possono essere erogati anche col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati. 6. Nel caso che i lavori per i quali e' concesso il mutuo siano ritardati o sospesi, gli Enti, secondo i criteri di cui all'articolo 8 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, possono provvedere alla vendita dell'edificio incompiuto, ovvero curarne il completamento per alienarlo successivamente.

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