Open·Parlamento
HomeNormeLegge 175/1991Art. 10
Legge 175/1991

Art. 10 — 1

ELI /it/legge/1991/06/06/175/art/10parte di Legge 175/1991
Art. 10. 1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni per la realizzazione di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome, delle societa' dagli stessi enti pubblici costituite, di imprese concessionarie delle opere e degli impianti predetti, nonche' di soggetti privati. 2. Il requisito di opera pubblica o di pubblica utilita' relativamente ai soggetti privati deve risultare da leggi o da provvedimenti di una pubblica amministrazione. 3. I mutui e le anticipazioni possono essere concessi fino all'intero importo della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera o dell'impianto e sono erogabili anche con il sistema dei versamenti rateali in base a stati di avanzamento. A tali operazioni si applica, in quanto compatibile, la normativa concernente il credito fondiario. 4. I finanziamenti dovranno essere assistiti da una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi; altre garanzie ritenute idonee dagli Enti. Oltre che dalle suddette garanzie, i finanziamenti potranno essere assistiti da privilegio sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri. 5. Il privilegio e' costituito con la pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia nella quale e' o sara' situata ciascuna opera ed impianto, nonche' in quella ove ha sede il soggetto proprietario dell'opera o dell'impianto da finanziare. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al numero 5) dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 175/1991 · fonte Normattiva ↗

← Art. 9 Art. 11 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.