Legge 175/1991
Art. 18 — 1
Art. 18. 1. Gli Enti possono offrire mutui ed anticipazioni con rate a carico dei mutuatari sia costanti, sia variabili nel tempo. 2. Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui ed anticipazioni il cui capitale da rimborsare o il cui interesse siano soggetti a rivalutazione in applicazione di clausole di indicizzazione, il credito dell'Ente e' garantito dall'ipoteca iscritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto, per effetto dell'applicazione delle suddette clausole, per capitale, interessi, spese ed accessori. 3. Per ottenere l'automaticita' dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal comma 2, la nota di iscrizione di detta ipoteca deve contenere, anche senza altre successive formalita', l'indicazione che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto previsto allo stesso comma 2. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento, anche in caso di proce- dure esecutive regolate da leggi speciali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 175/1991 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.