Legge 175/1991
Art. 17 — 1
Art. 17. 1. Il pagamento ritardato oltre i trenta giorni di almeno due rate consecutive ripetuto per ulteriori due volte consente di applicare la condizione risolutiva nel caso di pagamento ritardato oltre i trenta giorni di una sola ulteriore rata. 2. Nei confronti dei debitori morosi a fronte dei prestiti concessi ai sensi della presente legge, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni disciplinanti il procedimento esecutivo di cui ai titoli VII e VIII del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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