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Legge 20/1991

Art. 9 — Comunicazione delle partecipazioni al capitale di imprese ed enti assicurativi

ELI /it/legge/1991/01/09/20/art/9parte di Legge 20/1991
Art. 9. Comunicazione delle partecipazioni al capitale di imprese ed enti assicurativi 1. L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese ed enti assicurativi da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese o enti assicurativi e all'ISVAP entro dieci giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 2 per cento del capitale dell'impresa o dell'ente, tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute, e indipendentemente da tali limiti quando comporti il controllo dell'impresa o dell'ente. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' del medesimo limite percentuale o in ogni caso da quando la partecipazione si e' ridotta entro il suddetto limite percentuale. 2. Ai fini del calcolo del limite percentuale di cui al comma 1, per capitale dell'impresa o dell'ente si intende quello sottoscritto. Si tiene conto anche delle azioni o quote possedute indirettamente per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' delle azioni o quote possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore. 3. Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 4. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni per ciascuna partecipazione: a) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa; b) il numero ed il valore nominale e percentuale delle azioni o quote; c) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote. 5. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate all'ISVAP o spedite per lettera raccomandata. 6. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. 7. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Nota all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 2377 del codice civile: "Art. 2377 (Invalidita' delle deliberazioni). - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformita' della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorche' non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformita' della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti e quelle dell'assemblea ordinaria altresi' dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa e' soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilita'. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'annullamento della deliberazione non puo' aver luogo, se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa in conformita' della legge e dell'atto costitutivo".

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