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Legge 20/1991

Art. 10 — Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi

ELI /it/legge/1991/01/09/20/art/10parte di Legge 20/1991
Art. 10. Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi 1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese o enti assicurativi, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, quando comportino il controllo delle imprese o degli enti assicurativi, tenuto anche conto delle azioni o quote gia' possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una impresa o di un ente assicurativo. 2. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o piu' soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto - nel qual caso ciascuno di essi e' considerato controllante - possiedono piu' di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero piu' di un decimo se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa, sempreche' non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla societa'. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantott'ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP. 3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non puo' essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione ne' dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro quindici giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della impresa o dell'ente assicurativo da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP. 5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocita' di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'lSVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione. Note all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria; 2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le azioni o quote possedute da societa' controllate da questa. Sono considerate collegate le societa' nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa". - Per il testo dell'art. 2377 del codice civile v. in nota all'art. 9.

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