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Legge 20/1991

Art. 7 — Obbligo di redazione del bilancio consolidato

ELI /it/legge/1991/01/09/20/art/7parte di Legge 20/1991
Art. 7. Obbligo di redazione del bilancio consolidato 1. Le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo. 2. L'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalita' e vincoli per l'applicazione della norma di cui al comma 1.

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