Legge 20/1991
Art. 7 — Obbligo di redazione del bilancio consolidato
Art. 7. Obbligo di redazione del bilancio consolidato 1. Le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo. 2. L'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalita' e vincoli per l'applicazione della norma di cui al comma 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 354, comma 5) la modifica dell'art. 7.
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