Legge 20/1991
Art. 6 — Poteri attribuiti all'ISVAP
Art. 6. Poteri attribuiti all'ISVAP 1. Qualora la partecipazione di imprese o enti assicurativi comporti il controllo della societa' partecipata e questa eserciti attivita' non connessa con quella assicurativa, l'ISVAP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, in ogni caso al di sotto del limite del controllo, assegnando a tal fine il termine piu' breve perche' l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente assicurativo. 2. Nel caso in cui l'impresa o l'ente non ottemperi all'ordine, l'ISVAP propone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei casi in cui, pur svolgendo la societa' controllata attivita' connessa con l'attivita' assicurativa, dalla partecipazione stessa possa derivare una situazione di grave pericolo per la stabilita' dell'impresa o dell'ente assicurativo. 4. Per la partecipazione che non comporti il controllo della societa' partecipata, l'ISVAP, qualora accerti che la stessa determina grave pericolo per la stabilita' dell'impresa o dell'ente assicurativo, avuto riguardo alla natura dell'attivita' svolta dalla societa' partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativi e all'andamento gestionale della societa' partecipata, ordina che la partecipazione stessa sia ridotta entro limiti tali da eliminare detto pericolo. L'ISVAP assegna a tal fine il termine piu' breve perche' l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente assicurativo. 5. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 4 comporta l'esclusione della parte dell'investimento non riconosciuta dagli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa o dell'ente assicurativo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 354, comma 5) la modifica dell'art. 6.
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