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Legge 217/1990

Art. 3 — Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

ELI /it/legge/1990/07/30/217/art/3parte di Legge 217/1990
Art. 3. Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato 1. Puo' essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire otto milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire dieci milioni. 2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, puo' essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

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