Legge 217/1990
Art. 2 — Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Art. 2. Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato 1. In ogni stato e grado del procedimento l'interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 2. La relativa istanza, a pena di inammissibilita', deve essere sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. 3. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale, l'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. L'istanza puo' essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Se procede la Corte di cassazione o se davanti a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, l'istanza e' presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nota all'art. 2: - L'art. 123 del codice di procedura penale cosi' dispone: "Art. 123 (Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate). - 1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorita' competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria. 2. Quando l'imputato e' in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorita' competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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