Legge 217/1990
Art. 18 — Relazione al Parlamento
Art. 18. Relazione al Parlamento 1. Il Ministro di grazia e giustizia ogni due anni, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 388/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 152, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 18, comma 1.
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