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Legge 217/1990

Art. 18 — Relazione al Parlamento

ELI /it/legge/1990/07/30/217/art/18parte di Legge 217/1990
Art. 18. Relazione al Parlamento 1. Il Ministro di grazia e giustizia ogni due anni, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.

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