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Legge 217/1990

Art. 17 — Norme regolamentari

ELI /it/legge/1990/07/30/217/art/17parte di Legge 217/1990
Art. 17. Norme regolamentari 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, saranno determinate le modalita' da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui all'articolo 4, nei casi in cui sia previsto.

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