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Legge 70/1989

Art. 11 — Esame della domanda di registrazione

ELI /it/legge/1989/02/21/70/art/11parte di Legge 70/1989
Art. 11. Esame della domanda di registrazione 1. L'Ufficio centrale brevetti, accertate la regolarita' formale della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge, provvede alla registrazione della topografia e ne rilascia immediata certificazione all'interessato. 2. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9 indica quali dati devono essere riportati nel registro delle topografie e nel certificato di registrazione, nonche' la procedura per la registrazione, anche ai fini della presentazione dei ricorsi alla commissione di cui all'articolo 13.

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