Legge 70/1989
Art. 10 — Domanda di registrazione
Art. 10. Domanda di registrazione 1. Per la presentazione della domanda di registrazione si applicano l'articolo 91 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e l'articolo 93 dello stesso decreto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338. 2. La domanda di registrazione deve essere corredata dai disegni e dalla documentazione necessari alla identificazione della topografia ed alla valutazione dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2. 3. I disegni e la documentazione allegati alla domanda diventano pubblici dal giorno della registrazione. Tuttavia il richiedente puo' chiedere il differimento della visione pubblica di tali disegni e documentazione fino al primo sfruttamento comerciale della topografia e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta registrazione. 4. E' consentita la divulgazione di tale materiale, in seguito a provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente, alle parti di una controversia avente ad oggetto la validita' o la violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4. Nota all'art. 10: Il testo vigente degli articoli 91 e 93 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, recante il "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per le invenzioni industriali" e' il seguente: "Art. 91. - Le domande previste in questo decreto debbono essere dirette all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. Esse debbono essere scritte in lingua italiana e cosi' gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana". "Art. 93. - Il richiedente o il mandatario se vi sia deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nel Regno per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto. I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti, che li annota nel registro dei brevetti. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finche' non sia comunicata nuova elezione di domicilio nel Regno, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio stesso. I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel registro dei brevetti".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l' art. 246, comma 1, lettera t))) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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