Open·Parlamento
HomeNormeLegge 111/1988Art. 17
Legge 111/1988

Art. 17 — 1

ELI /it/legge/1988/03/18/111/art/17parte di Legge 111/1988
Art. 17. 1. L'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Art. 132 (Guida in stato di ebbrezza). 1. - E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo verbale, al prefetto che l'ha rilasciata. Il prefetto, entro quarantotto ore dal ricevimento, puo' disporre la sospensione della patente fino a tre mesi, ovvero provvede alla restituzione al trasgressore, salvi ulteriori accertamenti in base ai quali disporre successivamente la sospensione stessa. In caso di piu' violazioni nel corso di un anno la sospensione e' disposta, con la medesima procedura, fino a sei mesi. 3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. 4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'articolo 137 hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dell'interno. 5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti, l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto e' commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente. 7. In caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato articolo 137, salvo l'obbligo di cui all'articolo 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'articolo 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza". 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal presente articolo, valutato in lire 500 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui all'articolo 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ove venga accertato lo stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'articolo 89 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e puo' disporre in via cautelare la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione. 5. Nell'articolo 91, terzo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo le parole: "La patente" sono inserite le seguenti: "oltre che nei casi previsti dall'articolo 132"; la lettera h) e' soppressa. Note all'art. 17: - L'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' cosi' formulato: "Art. 137 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia stradale dei Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettera a) spetta inoltre: a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Ispettorato della viabilita' del Ministero dei lavori pubblici, del Genio civile, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonche' a quelli degli uffici tecnici delle province e dei comuni; b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno; c) agli agenti giurati dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettere b), c) e d) spetta inoltre agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera b), del presente articolo. Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti e' stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale". - Il quarto comma dell'art. 96 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e l'art. 90 della stessa legge cosi' dispongono: "Art. 96, quarto comma. - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno inoltre l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario piu' vicino chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope". "Art. 90. - La cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidate ai normali presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici. In esecuzione delle attribuzioni previste dall'articolo 2 le regioni organizzano, dirigono e coordinano sul loro territorio le attivita' curative di cui al precedente comma delegando tali servizi alle province e ai comuni. Ugualmente le regioni devono operare per il reinserimento sociale di coloro che, essendo dediti all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno bisogno di assistenza sociale a scopo di prevenzione o di riabilitazione. Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, ai fini sopra indicati in ogni regione sono costituiti i seguenti organi: 1) un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, avente compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti di cui al primo comma, nonche' di raccolta dei dati statistici; 2) uno o piu' centri medici e di assistenza sociale, costituiti secondo le necessita' locali, aventi come loro finalita': a) di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici; b) di determinare le piu' idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e controlli sull'attivita' dei presidi sanitari; c) di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti, interessando in via prioritaria, quando e' possibile, la famiglia. L'istituzione del comitato regionale e dei centri innanzi indicati, puo' essere inquadrata dalle regioni in organi di prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale, aventi finalita' piu' ampie e ricomprendenti la prevenzione e la cura dell'alcoolismo, l'educazione sanitaria e sociale contro altre intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedono analoghi modi d'intervento". - L'art. 89 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' cosi' formulato: "Art. 89 (Revisione della patente di guida). - I prefetti e gli ispettorati della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o della idoneita'". - Per il testo vigente dell'art. 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale si veda nelle note all'art. 13.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 111/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 16 Art. 18 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.