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Legge 111/1988

Art. 16 — 1

ELI /it/legge/1988/03/18/111/art/16parte di Legge 111/1988
Art. 16. 1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' inserito il seguente articolo: "Art. 99-bis (Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali). - 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, puo' disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, l'eliminazione della foto dalla patente, nonche' l'adozione di un modello di patente idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati in esso inseriti. 2. In caso di eliminazione della foto la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identita' personale". 2. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanita' per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avra' particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilita' dei portatori di handicap, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovra' altresi' tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana i decreti relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con il Ministro della sanita', dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE. 4. Il secondo comma dell'articolo 471 del regolamento di cui al comma 2 e' abrogato. Note all'art. 16: - Gli allegati II e III della prima direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 80/1263/CEE (v. anche nelle note all'art. 2) trattano rispettivamente dei requisiti minimi per gli esami di guida e delle norme minime concernenti l'idoneita' fisica e psichica. - Il secondo comma dell'art. 471 del regolamento approvato con D P.R. n. 420/1959 prevedeva che: "Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche e/o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza e/o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati".

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Abroga · 1

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