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Legge 60/1987

Art. 2 — 1

ELI /it/legge/1987/02/14/60/art/2parte di Legge 60/1987
Art. 2. 1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

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