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Legge 60/1987

Art. 1 — 1

ELI /it/legge/1987/02/14/60/art/1parte di Legge 60/1987
Art. 1. 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli industriali ornamentali direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato accordo. 2. La domanda presso l'Ufficio centrale dei brevetti puo' essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento. 3. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 6, comma 2, dell'accordo. NOTE Nota al titolo: L'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 riguarda il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali. Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 4, comma 1, dell'accordo relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali e' il seguente: "1. Il deposito internazionale puo' essere effettuato all'Ufficio internazionale: 1) direttamente, o 2) per mezzo dell'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente se la legislazione di questo Stato lo permette". Nota all'art. 1, comma 3: Il testo dell'art. 6, comma 2, dell'accordo e' il seguente: "2. Il deposito internazionale e' considerato come effettuato alla data alla quale l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda nella debita forma, le tasse da pagarsi con la domanda e la o le fotografie - o tutte le altre rappresentazioni grafiche - del disegno o modello oppure, se esse non sono state ricevute contemporaneamente, alla data alla quale l'ultima di queste formalita' e' stata adempiuta. La registrazione porta la stessa data".

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