Legge 60/1987
Art. 11 — 1
Art. 11. 1. L'articolo 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello di utilita' con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purche' il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilita' per un periodo che non puo' essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorita'. Nei casi in cui ai precedenti commi l'Ufficio centrale dei brevetti omette la pubblicazione a stampa di cui all'articolo 38, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni". Nota all'art. 11: Il testo vigente degli articoli 4 e 38 del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2), citati nell'art. 10 del regio decreto n. 1411/1940 nel testo di cui al presente articolo, e' il seguente: "Art. 4. - I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e' gli eventuali disegni e' resa accessibile al pubblico. Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorita', ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio centrale brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati di cui sopra. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni e' stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto decorrono dalla data di tale notifica. Il brevetto dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non puo' essere rinnovato ne' puo' esserne prorogata la durata". "Art. 38. - L'Ufficio pubblica nel Bollettino dei brevetti di cui al successivo art. 97 la notizia dei brevetti concessi. Dopo la concessione del brevetto la descrizione e i disegni posti a disposizione del pubblico, sono stampati. Nella copia a stampa e nella pubblicazione del Bollettino verra' inserito il nome dell'inventore".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera s)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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