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Legge 60/1987

Art. 10 — 1

ELI /it/legge/1987/02/14/60/art/10parte di Legge 60/1987
Art. 10. 1. L'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - Con una sola domanda puo' essere chiesto il brevetto per non piu' di cento modelli e disegni, purche' destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348. Salvo il disposto del precedente comma e dell'articolo 8, non e' ammessa la domanda concernente piu' brevetti ovvero concernente un solo brevetto per piu' modelli. Se la domanda non e' ammissibile, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile. Il brevetto concernente piu' modelli o disegni ai sensi del presente articolo puo' essere limitato su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni". 2. Nell'articolo 8 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresca l'utilita', e' applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni". 3. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 3, nonche' gli articoli 102, 103 e 104 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354. Nell'articolo 9 dello stesso regio decreto le parole: "per un tutto o una serie omogenea" sono sostituite dalle parole: "per un deposito multiplo". Note all'art. 10, comma 1: - Per il titolo del R.D. n. 1411/1940 si veda la nota all'art. 6. - L'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, ratificato con legge n. 348/1974, riguarda l'istituzione di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, - Il testo dell'art. 29 del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2) e' il seguente: "Art. 29. - Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio centrale dei brevetti invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Il ricorso alla Commissione stabilita da questo decreto sospende il termine assegnato dall'Ufficio". - - Per il testo dell'art. 59-quater del R D. n. 1127/1939 si veda nelle note all'art. 5, comma 2. Nota all'art. 10, comma 2: Il testo dell'art. 8 del R.D. n. 1411/1940 (per il titolo si veda la nota all'art. 6), che integrato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 8. - Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilita', ai sensi del precedente art. 2, puo' essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilita', ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresca l'utilita', e' applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni" [per il testo dell'art. 29 del R.D. n. 1127/1939 si veda nelle note all'art. 10, comma 11. Note all'art. 10, comma 3: - I commi quarto e quinto dell'art. 3 e gli articoli 102, 103 e 104 del regio decreto n. 1354/1941 (Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali) prevedevano: "Art. 3, commi quarto e quinto. - Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' modelli, salvo il disposto dei successivi articoli 102, 103 e 104. Se la domanda comprende piu' modelli e se, inoltre, trattandosi di modelli ornamentali, non trovano applicazione i richiamati articoli 102, 103 e 104, l'Ufficio centrale dei brevetti puo' o respingere la domanda o far luogo all'applicazione dell'art. 29, comma secondo, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127". "Art. 102. - Un complesso di modelli ornamentali costituisce un tutto omogeneo, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, quando i singoli prodotti, pur avendo funzioni diverse, debbano essere utilizzati congiuntamente pel maggior rendimento del complesso stesso, a condizione che detti prodotti comportino la fabbricazione con la stessa materia e a condizione altresi' che abbiano in comune le caratteristiche rivendicate, come disegno, sagoma, colori. Questa disposizione si applica in ispecie ai complessi costituiti ad esempio dai servizi di posateria, dai servizi da caffe', dai mobili di uno stesso ambiente". "Art. 103. - Un complesso di modelli ornamentali costituisce analogamente una serie omogenea, ai sensi del richiamato art. 6, quando i singoli prodotti, aventi identica destinazione, pur non potendo essere utilizzati congiuntamente, abbiano in comune il disegno rivendicato, e in genere tutte le altre caratteristiche rivendicate, meno quella dei colori, a condizione che detti colori, nei singoli prodotti, varino solamente entro la stessa gamma e a condizione altresi' che non risulti sostanzialmente variato l'effetto estetico complessivo dato dai colori stessi. Questa disposizione si applica in ispecie ai complessi costituiti ad esempio dai tessuti". "Art. 104. - Un complesso di modelli ornamentali costituisce ugualmente una serie omogenea, ai sensi dello stesso art. 6, quando i singoli prodotti, aventi identica destinazione, pur non potendo essere utilizzati congiuntamente, abbiano in comune il colore o i colori rivendicati, e in generale tutte le altre caratteristiche rivendicate, meno quella del disegno, a condizione che detto disegno, nei singoli prodotti, varii solamente per le proporzioni delle sue parti, o per la ripetizione o la riduzione di determinate parti, e a condizione altresi' che non risulti sostanzialmente variato l'effetto estetico complessivo dato dal disegno stesso. Anche questa disposizione si applica in ispecie ai complessi costituiti ad esempio dai tessuti". Il testo dell'art. 9 del predetto R.D. n. 1354/1941, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 9. - Trattandosi, come nel caso dell'articolo precedente, di modelli ornamentali per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni e qualora, inoltre, il brevetto sia chiesto per un deposito multiplo, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, i singoli modelli devono essere individuali o da altrettante riproduzioni grafiche di cui al precedente art. 7, o da altrettante tavole con sui fissati i rispettivi campioni, a norma dell'art. 8".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

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