Legge 958/1986
Art. 38 — Riserve di posti
Art. 38. (Riserve di posti) 1. Ai militari in ferma di leva prolungata, al termine della ferma contratta, e' riservato il venticinque per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualita' di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Un ulteriore dieci per cento dei posti disponibili per l'arruolamento in qualita' di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza e' riservato ai militari in ferma di leva prolungata della Marina militare, appartenenti alle specialita' radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali, in congedo o in servizio. 3. Le riserve di posti di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai militari in ferma di leva prolungata, sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo. 4. Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l'ammissione ai corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei corpi predetti. 5. I posti riservati di cui ai commi 1 e 2 che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni. 6. I posti a concorso per l'ammissione alle Accademie militari, ferma restando la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari prevista dalle norme in vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parita' di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualita' di: a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio; b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio; c) militari in ferma di leva prolungata che abbiano completato la predetta ferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma. 7. Per l'ammissione all'Accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parita' di merito, ha precedenza, tra il personale di cui ai punti a) e b) del comma 6, quello appartenente all'Arma dei carabinieri.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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