Legge 958/1986
Art. 37 — Valutazione dei precedenti di carriera
Art. 37. (Valutazione dei precedenti di carriera) 1. Nella legge 28 marzo 1968, n. 397, all'articolo 9, primo comma, dopo il sesto capoverso della lettera d), e' inserito il seguente: "1/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;". 2. Nella legge 11 dicembre 1975, n. 627, all'articolo 9, secondo comma, dopo il sesto capoverso della lettera d), e inserito il seguente: "0,50/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;". Nota all'art. 37, comma 1: Il testo vigente dell'art. 9, primo comma, lettera d), della legge n. 397/1968. (Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri) e' il seguente: "La commissione di cui all'art. 5 stabilisce la graduatoria di merito dei concorrenti a formare la quale e' preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, eventualmente cosi' maggiorato: (omissis). d) precedenti di carriera, benemerenze militari e civili: 3/20 per ogni medaglia d'oro al valore militare o al valor civile; 2/20 per ogni medaglia d'argento al valore militare o al valor civile o per promozione straordinaria di merito di guerra; 1/20 per ogni medaglia di bronzo al valore militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di istituto; 0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza; 1/20 al concorrente avente grado di appuntato; 2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre Armi dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica in servizio o in congedo; 1/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito; 0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio". Nota all'art. 37, comma 2: Il testo vigente dell'art. 9, secondo comma, lettera d), della legge n. 627/1975 (Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza) e' il seguente: "Per la formazione delle graduatorie e' preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, eventualmente cosi' maggiorato: (omissis). d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio: 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valore militare o al valor civile o per promozione straordinaria di merito di guerra; 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valore militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con piu' medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui e' attribuito il maggior punteggio; 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza; 1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato; 2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza; 0,50/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri), quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radio montatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito; 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso, per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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