Legge 742/1986
Art. 88 — (Margine di solvibilita' delle imprese di cui all'articolo 30 operanti in altro Stato membro della Comunita' …
Art. 88. (Margine di solvibilita' delle imprese di cui all'articolo 30 operanti in altro Stato membro della Comunita' economica europea per il tramite di una societa' controllata) 1. Per le imprese di cui all'articolo 30 che abbiano prestato la garanzia finanziaria irrevocabile di cui all'articolo 87 in favore di una societa' controllata con sede legale in altro Stato membro della Comunita' economica europea ed al cui capitale partecipano in misura non inferiore al 95 per cento, i fondi corrispondenti all'importo della garanzia prestata non sono considerati come facenti parte del patrimonio libero.
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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