Legge 742/1986
Art. 87 — (Versamento del minimo del capitale sociale e costituzione della quota di garanzia per le societa' controllat…
Art. 87. (Versamento del minimo del capitale sociale e costituzione della quota di garanzia per le societa' controllate dalle imprese di cui all'articolo 30, aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunita' economica europea) 1. Le societa' che si costituiranno entro il 31 dicembre 1991 per l'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata, qualora al capitale delle stesse partecipi in misura non inferiore al 95 per cento una impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato membro della Comunita' economica europea, la quale eserciti in tale Stato congiuntamente le attivita' di cui al punto A) della tabella allegata e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e non eserciti gia' nel territorio della Repubblica le attivita' indicate nell'articolo 1 di quest'ultima legge, possono chiedere di limitare il versamento del capitale sociale minimo all'importo previsto dall'articolo 10 ridotto dell'importo corrispondente a 400 mila unita' di conto, offrendo per quest'ultimo importo una garanzia finanziaria irrevocabile rilasciata dall'impresa estera controllante. 2. Le societa' di cui al comma 1 debbono unire alla domanda di autorizzazione un apposito piano che preveda, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui e' intervenuta l'autorizzazione, il progressivo versamento dell'importo del capitale sociale minimo non versato, con la correlativa progressiva riduzione dell'importo della garanzia finanziaria irrevocabile indicata al comma 1. Il versamento del capitale sociale deve essere. completato entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' intervenuta l'autorizzazione. Alla domanda deve altresi' essere allegato un certificato rilasciato dall'autorita' di vigilanza dello Stato nel quale si trova la sede legale dell'impresa controllante, dal quale risulti che l'impresa soddisfa alle condizioni previste per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e a quelle per l'esercizio delle attivita' di cui al punto A) della tabella allegata. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ricorrano le condizioni indicate ai commi 1 e 2, accoglie con il decreto di cui all'articolo 7 la richiesta della societa'. Nei confronti delle imprese che non si attengono alle disposizioni di cui al comma 2 e' disposta la revoca dell'autorizzazione. Nota all'art. 87, commi 1 e 2: Per il testo dell'art. 1 della legge n. 295/1978 si veda la nota dell'art. 19, comma 1 Note all'art. 91, comma 1: - Il testo dell'art. 2428 del codice civile e' il seguente: "Art. 2428 (Riserva legale). - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale [2430]. Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma del comma precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali". - Il testo dell'art. 59 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 e' il seguente: "Art. 59 (Fondo di riserva ordinario). - Le imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita devono prelevare annualmente dagli utili netti, derivanti dalle operazioni fatte nel territorio della Repubblica, non meno del dieci per cento per formare il fondo di riserva ordinario di cui all'art. 2428 del codice civile. Tale prelevamento deve essere continuato fino a che sia raggiunto almeno il cinque per cento della riserva matematica. Qualora il fondo cosi' costituito venga a diminuire per qualsiasi ragione o non si trovi piu' nella proporzione prescritta, deve essere reintegrato o aumentato nello stesso modo. Detto fondo di riserva deve essere investito in uno o piu' modi d'impiego indicati dall'art. 30". Note alla tabella: - La direttiva CEE n. 79/267, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 63 del 13 marzo 1979, riguarda il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sull'accesso all'attivita' dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio. L'assicurazione di cui all'art. 1, n. 1, lettera d), della predetta direttiva e' l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito, denominata "permanent health insurance" (assicurazione malattia, a lungo termine, non rescindibile). - Il testo dell'art. 33 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 e' il seguente: "Art. 33 (Disposizioni generali). - L'Istituto nazionale delle assicurazioni, le imprese di capitalizzazione nazionali ed estere ed ogni ente che, come le imprese predette, si proponga, senza condizione relativa alla durata della vita, di pagare somme e di consegnare titoli o altri beni al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti, contributi o conferimenti unici o periodici, effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attivita', sono soggetti alle norme del presente testo unico concernenti le assicurazioni sulla vita, che riguardano l'autorizzazione all'esercizio, il capitale, la cauzione, la riserva matematica, le tariffe, le condizioni di polizza e il vincolo delle attivita' destinate a copertura delle riserve tecniche. Sono anche soggetti alle altre norme del presente testo unico, in quanto applicabili o compatibili, concernenti le imprese che esercitano l'assicurazione predetta e sono sempre a queste equiparate qualora i conferimenti o contributi e le prestazioni siano esclusivamente in denaro. Col decreto di autorizzazione sono approvati i tipi dei titoli che importino il diritto a ricevere somme a termine differito poliennale, alla cui emissione intendano eventualmente procedere le imprese e gli enti indicati nel presente articolo".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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