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Legge 742/1986

Art. 43 — Violazione delle norme sul margine di solvibilita' e sulla quota di garanzia

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/43parte di Legge 742/1986
Art. 43. (Violazione delle norme sul margine di solvibilita' e sulla quota di garanzia) 1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilita' nella misura necessaria ai sensi degli articoli 36 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento. 2. Se il margine di solvibilita' si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'articolo 39 o se detta quota non e' piu' costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria. 3. I piani di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, su proposta dell'ISVAP, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissato il termine per la loro esecuzione. 4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una societa' cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'articolo 11 e' elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento. 5. Nel caso previsto dal comma 2 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica, informandone le competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa opera. Puo' inoltre richiedere alle predette autorita' di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. 6. Il decreto di cui al comma 5 e' comunicato all'impresa interessata. 7. Per le imprese di cui all'articolo 30 che non dispongano del margine di solvibilita' nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; su proposta dell'ISVAP, puo', con l'approvazione dei piani di cui al presente articolo o all'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295, autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilita' da una gestione all'altra. Nota all'art. 43, comma 7: Il testo dell'art. 44 della legge n. 295/1978 e' il seguente: "Art. 44. - (Violazione delle norme sul margine di solvibilita' e sulla quota di garanzia). - Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilita' nella misura necessaria ai sensi degli articoli 35 e seguenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di risanamento. Se il margine di solvibilita' dell'impresa si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 41, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissato il termine per l'esecuzione del piano. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concerna una societa' cooperativa e preveda un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante la emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 11 e' elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini della omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento. Nel caso previsto dal secondo comma il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati sul territorio della Repubblica, informandone le competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa opera. Puo' inoltre richiedere alle predette autorita' di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato".

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