Legge 742/1986
Art. 42 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche
Art. 42. (Violazione delle norme sulle riserve tecniche) 1. Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP e dandone comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea in cui l'impresa opera, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione dei beni esistenti nel territorio della Repubblica. 3. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto puo' vietarle l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. 4. Il decreto di cui al comma 3 e' comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Il divieto di assunzione di nuovi affari e' revocato con la stessa procedura di cui al comma 3 nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali lo stesso era stato adottato. Del provvedimento e' data comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa e' autorizzata ad operare. Nota all'art. 42. comma 3: - Il testo dell'art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 e' il seguente: "Art. 75. (Risoluzione). - I contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico o alle quali sia fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi dell'art. 70 sono risoluti, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di una rata successiva. La denuncia deve essere comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intendono far decorrere gli effetti". - Il testo degli articoli 114 e 115 del regolamento approvato con R.D. n. 63/1925 e' il seguente: "Art. 114. - Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare debbono limitare la propria attivita' alla gestione dei contratti in corso: e' percio' ad esse vietata la stipulazione di nuovi contratti e la innovazione di quelli esistenti. I contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati nel Regno presso le imprese alle quali sia fatto il divieto di assumere nuovi affari sono risoluti, nonostante qualunque patto in contrario, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di rate successive. La denuncia dovra' essere notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale il contraente intende che decorrano gli effetti. "Art. 115. Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare, in un periodo di tempo, non superiore a sei mesi, che sara' stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, anche per le imprese cui sia stato fatto il divieto di operare anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, debbono provvedere a rimuovere le cause per le quali fu pronunciato il divieto o mettersi in liquidazione secondo le norme del codice di commercio. Quando sia trascorso il termine predetto senza che l'impresa abbia provveduto ai termini del comma precedente, essa sara' messa in liquidazione a norma degli artt. 92, 96 e 104 del presente regolamento, senza pregiudizio di ogni altra eventuale azione a carico dell'impresa, nonche' di amministratori, rappresentanti legali e direttori, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento o di altre leggi".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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