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Legge 742/1986

Art. 36 — Margine di solvibilita

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/36parte di Legge 742/1986
Art. 36. (Margine di solvibilita) 1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilita' per l'intera attivita' da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 38. 2. Il margine di solvibilita' e' costituito: a) dal patrimonio netto dell'impresa che comprende in particolare: 1) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; 2) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto; 3) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; 4) gli utili riportati; per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto degli elementi indicati, per l'attivo, ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2424 del codice civile, delle azioni proprie, di elementi immateriali, nonche' delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui alla lettera b), numero 2; b) su richiesta dell'impresa, comprovata da idonea documentazione e con l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi su parere dell'ISVAP: 1) da un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attivita' di cui all'articolo 1 per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore non puo' essere superiore a 10; 2) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non puo' tuttavia superare il 3,5 per cento della somma delle differenze tra i capitali "vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa e' ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare. 3. I criteri per la determinazione degli utili realizzati e della durata residua media dei contratti, nonche' dei capitali "vita", sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP. 4. Per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella allegata, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, d'intesa con le corrispondenti autorita' degli Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa opera, e sentito l'ISVAP, puo' consentire che siano compresi nel margine di solvibilita', fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso, calcolata forfettariamente in percentuale dei premi, e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto, quando la legislazione applicabile alla predetta riserva consenta all'impresa la scelta tra i due metodi. 5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve disporre, per l'intera attivita' esercitata nel territorio della Repubblica e all'estero, di un margine di solvibilita' ai sensi dei precedenti commi e degli articoli 37, 38 e 39. A tal fine le cessioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, debbono essere comprese nell'attivita' esercitata dall'Istituto stesso. Nota all'art. 36, comma 2, lettera a), ultimo alinea: Gli elementi indicati nell'attivo del bilancio ai numeri 4) e 5) dell'art. 2424 del codice civile sono: i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento. Nota all'art. 36, comma 5: Per il testo vigente dall'art. 23 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 si veda la nota agli articoli 62 e 63.

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