Legge 742/1986
Art. 35 — Riserve tecniche relative al portafoglio estero
Art. 35. (Riserve tecniche relative al portafoglio estero) 1. Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali esse operano. 2. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle predette riserve.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 742/1986 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.