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Legge 742/1986

Art. 21 — Consultazioni sul programma di attivita' tra le autorita' di vigilanza

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/21parte di Legge 742/1986
Art. 21. (Consultazioni sul programma di attivita' tra le autorita' di vigilanza) 1. Il programma di attivita' presentato dall'impresa e' trasmesso alle competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, affinche' queste ultime esprimano su di esso il loro parere. 2. Alla trasmissione del programma provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale vi allega le proprie osservazioni e quelle dell'ISVAP. 3. Decorsi tre mesi dal ricevimento dei documenti ad esse trasmessi senza che le autorita' di cui al comma 1 si siano pronunciate, si intende che esse abbiano espresso parere favorevole.

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