Legge 742/1986
Art. 21 — Consultazioni sul programma di attivita' tra le autorita' di vigilanza
Art. 21. (Consultazioni sul programma di attivita' tra le autorita' di vigilanza) 1. Il programma di attivita' presentato dall'impresa e' trasmesso alle competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, affinche' queste ultime esprimano su di esso il loro parere. 2. Alla trasmissione del programma provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale vi allega le proprie osservazioni e quelle dell'ISVAP. 3. Decorsi tre mesi dal ricevimento dei documenti ad esse trasmessi senza che le autorita' di cui al comma 1 si siano pronunciate, si intende che esse abbiano espresso parere favorevole.
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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