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Legge 742/1986

Art. 20 — Programma di attivita

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/20parte di Legge 742/1986
Art. 20. (Programma di attivita) 1. Il programma di cui all'articolo 19, comma 3, lettera f), deve indicare, oltre alle attivita' che l'impresa intende esercitare ed ai dati e agli elementi previsti dalle lettere a), b) e c), comma 1, dell'articolo 12: a) la situazione del margine di solvibilita' dell'impresa e della quota di garanzia; b) le previsioni delle spese occorrenti per l'impianto, nel territorio della Repubblica, dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonche' l'indicazione dei mezzi finanziari di cui l'impresa dispone nella Repubblica per far fronte a tali spese. 2. Il programma deve altresi' indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 12. 3. Al programma di attivita' debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, nonche' la relazione tecnica di cui all'articolo 13. 4. Debbono essere allegati altresi' i bilanci e i conti dei profitti e delle perdite relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi gia' chiusi.

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