Legge 620/1985
Art. 2
ARTICOLO 2. (Forme di protezione) 1 Ogni Stato dell'Unione puo' riconoscere il diritto del ritrovatore, previsto dalla presente Convenzione mediante la concessione di un titolo speciale di protezione o di un brevetto. Tuttavia, uno Stato dell'Unione la cui legislazione nazionale ammetta la protezione sotto queste due forme deve prevederne una sola per uno stesso genere o una stessa specie botanica. 2. Ogni Stato dell'Unione puo' limitare l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie alle varieta' aventi un particolare sistema di riproduzione o di moltiplicazione o una determinata utilizzazione finale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art 246, comma 1, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 620/1985 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.