Open·Parlamento
HomeNormeLegge 620/1985Art. 1
Legge 620/1985

Art. 1

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/1parte di Legge 620/1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali 2 dicembre 1961, modificata a Ginevra il 10 novembre 1972 e il 23 ottobre 1978 ELENCO DEGLI ARGOMENTI Preambolo. Articolo primo: Oggetto della Convenzione. Costituzione di una Unione; sede dell'Unione. Articolo 2: Forme di protezione. Articolo 3: Trattamento nazionale; reciprocita'. Articolo 4: Generi e specie botaniche che devono o possono essere protette. Articolo 5: Diritti protetti; estensione della protezione. Articolo 6: Condizioni richieste per beneficiare della protezione. Articolo 7: Esame ufficiale delle varieta'; protezione provvisoria. Articolo 8: Durata della protezione. Articolo 9: Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti. Articolo 10: Nullita' e decadenza dei diritti protetti. Articolo 11: Libera scelta dello Stato dell'Unione in cui viene depositata la prima domanda; domanda in altri Stati dell'Unione; indipendenza della protezione nei diversi Stati dell'Unione. Articolo 12: Diritto di priorita'. Articolo 13: Denominazione della varieta'. Articolo 14: Protezione indipendente delle misure che regolamentano il controllo e la commercializzazione. Articolo 15: Organi dell'Unione. Articolo 16: Composizione del Consiglio; numero dei voti. Articolo 17: Osservatori ammessi alle riunioni del Consiglio. Articolo 18: Presidente e vice-presidenti del Consiglio. Articolo 19: Sessioni del Consiglio. Articolo 20: Regolamento interno del Consiglio; regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione. Articolo 21: Compiti del Consiglio. Articolo 22: Maggioranze richieste per le decisioni del Consiglio. Articolo 23: Compiti dell'Ufficio dell'Unione; responsabilita' del segretario generale; nomina dei funzionari. Articolo 24: Statuto giuridico. Articolo 25: Verifica dei conti. Articolo 26: Finanze. Articolo 27: Revisione della Convenzione. Articolo 28: Lingue utilizzate dall'Ufficio in occasione delle riunioni del Consiglio. Articolo 29: Accordi speciali per la protezione dei ritrovati vegetali. Articolo 30: Applicazione della Convenzione sul piano nazionale; accordi speciali per l'utilizzazione in comune dei servizi incaricati dell'esame. Articolo 31: Firma. Articolo 32: Ratifica, accettazione ed approvazione; adesione. Articolo 33: Entrata in vigore; impossibilita', di aderire ai testi anteriori. Articolo 34: Rapporti fra Stati vincolati da testi diversi. Articolo 35: Comunicazioni concernenti i generi e le specie predette; informazioni da pubblicare. Articolo 36: Territori. Articolo 37: Deroga per la protezione sotto due forme. Articolo 38: Limitazione transitoria dell'esigenza di novita'. Articolo 39: Mantenimento dei diritti acquisiti. Articolo 40: Riserve. Articolo 41: Durata e denuncia della Convenzione. Articolo 42: Lingue; funzioni di depositario. Le Parti contraenti, considerando che la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 2 dicembre 1961; modificata dall'Atto aggiuntivo del 10 novembre 1972, si e' dimostrata strumento valido per la correlazione internazionale in materia di protezione del diritto dei ritrovatori; Riaffermando i principi che figurano nel preambolo della Convenzione, secondo i quali: a) le Parti sono convinte dell'importanza che riveste la protezione dei ritrovati vegetali sia per lo sviluppo dell'agricoltura sul loro territorio che per la salvaguardia degli interessi dei ritrovatori; b) esse sono conscie dei particolari problemi sollevati dal riconoscimento e dalla protezione del diritto del ritrovatore e in particolare delle limitazioni che le esigenze dell'interesse pubblico possono imporre al libero esercizio di un tale diritto, c) esse considerano altamente auspicabile che tali problemi, ai quali numerosi Stati accordano legittima importanza, siano risolti da ciascuno di loro conformemente a principi uniformi e chiaramente definiti; Considerando che il concetto della protezione dei diritti dei ritrovatori ha acquisito una grande importanza in molti Stati che non hanno ancora aderito alla Convenzione; Considerando che alcune modifiche della Convenzione sono necessarie per facilitare l'adesione di tali Stati alla Unione; Considerando che alcune disposizioni concernenti l'Amministrazione dell'Unione creata dalla Convenzione devono essere emendate alla luce dell'esperienza; Considerando che il miglior modo per raggiungere tali obiettivi sia una nuova revisione della Convenzione; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Oggetto della Convenzione; costituzione di una Unione; sede della Unione) 1. La presente Convenzione ha lo scopo di riconoscere e di assicurare un diritto al ritrovatore di una nuova varieta' vegetale o dal suo avente diritto (qui appresso indicato con il termine "il ritrovatore") alle condizioni definite qui di seguito. 2. Gli Stati parti della presente Convenzione (qui appresso denominati "Stati dell'Unione") costituiscono fra loro l'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali. 3. La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti e' fissata a Ginevra.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 620/1985 · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.