Legge 212/1983
Art. 68 — I vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma o in servizio continuativo, i sergenti in ferma volontaria…
Art. 68. I vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma o in servizio continuativo, i sergenti in ferma volontaria o in rafferma ed i sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, fino alle date indicate nelle tabelle da E/1 a H/3 allegate alla presente legge, sono valutati e, se idonei, promossi con le gradualita' indicate nelle tabelle stesse e, ove applicabili, con le modalita' indicate nel precedente articolo 66. Fino alle predette date, le relative valutazioni hanno luogo secondo le norme in vigore per la promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti in servizio permanente e ad anzianita' per l'avanzamento a brigadiere dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed ai restanti gradi di sottufficiali dell'Esercito (compresa l'Arma dei carabinieri), della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza. Per effettuare le immissioni nel servizio permanente e le promozioni di cui al precedente comma, si prescinde dal compimento dei periodi minimi di permanenza nei vari gradi e, con determinazione ministeriale, puo' essere disposto l'esonero dalla frequenza e superamento di corsi ovvero l'esonero dall'obbligo di periodi minimi di comando, imbarco o attribuzioni specifiche ovvero la riduzione della loro durata. L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avra' luogo a partire dall'anno indicato nelle suddette tabelle.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 68.
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