Legge 212/1983
Art. 67 — Sono prive di effetti le prove di esami eventualmente sostenuti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e…
Art. 67. Sono prive di effetti le prove di esami eventualmente sostenuti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza per l'avanzamento a scelta a qualsiasi grado, previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore ed abrogate dalla presente legge. Restano fermi, tuttavia, gli effetti dei giudizi per il suddetto avanzamento a scelta, gia' pronunciati alla data di entrata in vigore della legge medesima.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 67.
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