Legge 212/1983
Art. 32 — Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue: presidente: un uffici…
Art. 32. Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue: presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente; membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; il maresciallo maggiore aiutante o qualifica corrispondente che risulti piu' anziano in ciascun ruolo cui appartengono i sottufficiali da valutare, alla data del 1 gennaio dell'anno considerato, e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.
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Modifica · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 39, comma 4) la modifica dell'art. 32, comma 1.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2146, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 32.
Inserisce · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 31, comma 6) l'introduzione del comma 2, all'art. 32.
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