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Legge 212/1983

Art. 31 — Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e del conferimento della qualifica di "a…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/31parte di Legge 212/1983
Art. 31. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e del conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.

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