Legge 212/1983
Art. 31 — Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e del conferimento della qualifica di "a…
Art. 31. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e del conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.
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- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 39, comma 3) la modifica dell'art. 31, comma 1.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2146, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 31.
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