Legge 212/1983
Art. 27 — I sottufficiali in servizio permanente per essere valutati devono, a seconda della Forza armata o Corpo di ap…
Art. 27. I sottufficiali in servizio permanente per essere valutati devono, a seconda della Forza armata o Corpo di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle B/1, B/2, B/3, B/4 allegate alla presente legge.
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Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 27.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 27.
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