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Legge 212/1983

Art. 26 — L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per meriti eccezionali; d) per be…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/26parte di Legge 212/1983
Art. 26. L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per meriti eccezionali; d) per benemerenze da istituto o di servizio, in via straordinaria, rispettivamente per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, inoltre, conferita la qualifica di "aiutante" o "scelto". L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) ed il conferimento, della qualifica di "aiutante" o "scelto" si effettuano secondo quanto stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge.

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