Legge 212/1983
Art. 24 — Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei car…
Art. 24. Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e' regolato dalle leggi 1 marzo 1965, n. 121, e 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza e' regolato dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 24.
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