Legge 212/1983
Art. 23 — Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa e, per i sottuffi…
Art. 23. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata o Corpo armato, hanno facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.
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- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 39, comma 2) la modifica dell'art. 23, comma 1.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2146, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 23.
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