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Legge 212/1983

Art. 15 — Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate, ha facolta' di trattenere o …

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/15parte di Legge 212/1983
Art. 15. Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate, ha facolta' di trattenere o richiamare in servizio entro un anno dal collocamento in congedo, a domanda, i sergenti di complemento in qualita' di sergenti raffermati con ferma di due anni e sei mesi comprendente l'eventuale ferma prolungata di dodici mesi. L'ammissione alla ferma di cui al precedente comma e' subordinata al parere di apposita commissione costituita con decreto ministeriale presso le Direzioni generali del personale, espresso in funzione. del rendimento fornito durante il servizio precedentemente svolto. Alla predetta ferma puo' essere ammesso solo il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che non sia incorso nei proscioglimenti di cui all'articolo 9. Per la partecipazione dei sergenti di complemento a corsi di particolare livello tecnico si applicano le norme dell'articolo 8. I sergenti di complemento hanno lo stato giuridico di sottufficiali in rafferma; per essi valgono le norme dell'ultimo comma dell'articolo 11. Nei riguardi dei sergenti di complemento, di cui al presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599.

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