Legge 212/1983
Art. 14 — Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare, a domanda, i sergenti che hanno ultimato la fe…
Art. 14. Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare, a domanda, i sergenti che hanno ultimato la ferma volontaria di cui all'articolo 4. La domanda di partecipazione deve essere presentata due mesi prima del termine della ferma volontaria, ed e' valida come domanda di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione della commissione costituita per il concorso. La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 9.
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Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 14.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 14.
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