Legge 689/1981
Art. 94 — Usurpazione
Art. 94. (Usurpazione) L'articolo 631 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 631. - (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
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