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Legge 689/1981

Art. 93 — Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni

ELI /it/legge/1981/11/24/689/art/93parte di Legge 689/1981
Art. 93. (Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni) Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".

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