Legge 574/1980
Art. 47 — Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 lu…
Art. 47. Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, in quanto applicabili. Le disposizioni del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, che prevedono l'assegnazione di alloggi agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali di complemento e della riserva, per i quali sussiste rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Le norme relative all'avanzamento previste nel titolo quarto della presente legge entrano in vigore con i quadri di avanzamento validi per l'anno 1981.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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