Legge 574/1980
Art. 46 — Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge giudicati non idonei all'avanzamento s…
Art. 46. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idonei, sono promossi con anzianita' di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati promossi nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, i predetti ufficiali cessano dal servizio a decorrere dal V gennaio del terzo anno successivo a quello di determinazione dell'ultima aliquota di valutazione nella quale erano compresi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 298/10 — Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiautoritativoha disposto (con l'art. 39) l'abrogazione dell'art. 46.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 46.
Modifica · 1
- L. 224/05 — Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento autoritativoha disposto (con l'art. 33 comma 1) la modifica dell'art. 46.
↑ Tutti gli articoli di Legge 574/1980 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.