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Legge 574/1980

Art. 35 — Sono istituiti, rispettivamente per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, ruoli ad esaurimento forma…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/35parte di Legge 574/1980
Art. 35. Sono istituiti, rispettivamente per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, ruoli ad esaurimento formati: a) dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, ivi compresi quelli nei cui confronti il relativo provvedimento, gia' perfezionato in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, contempli il trattenimento in servizio con decorrenza posteriore alla data predetta; b) dagli ufficiali di complemento esclusi dal trattenimento in servizio di cui alla precedente lettera a), che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino richiamati secondo le norme dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825; c) dagli ufficiali di complemento vincolati, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla ferma quinquennale prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, e alle ferme stabilite dalle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, o trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, nonche' dagli ufficiali che saranno ammessi alle ferme predette in seguito a concorsi gia' in espletamento alla predetta data. Gli ufficiali di cui alla lettera c) saranno immessi nei ruoli ad esaurimento, con le modalita' stabilite nel successivo articolo 36 all'atto dell'ultimazione delle ferme contratte ovvero, per i trattenuti ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, al compimento del quinto anno di trattenimento. Per gli ufficiali di cui alle lettere b) e c) del primo comma, con l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce rapporto d'impiego ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824. La consistenza complessiva dei ruoli, di cui al precedente primo comma, e' stabilita come segue: a) Esercito: 3.250; b) Marina: 950; c) Aeronautica: 2.850. Con successivi provvedimenti legislativi si dara' luogo, per ciascuna Forza armata, ad ampliamento degli organici degli ufficiali in servizio permanente vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore alla consistenza dei ruoli ad esaurimento indicata nel precedente comma, fermo restando che i nuovi posti in organico saranno ricoperti, in relazione alle vacanze complessive esistenti o che si verificheranno nei ruoli istituiti con la presente legge. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e tutte le norme comunque in contrasto con quanto stabilito nella presente legge. Sono altresi' abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, i quali, tuttavia, continueranno transitoriamente ad applicarsi nei confronti degli ufficiali che abbiano contratto la ferma prima dell'entrata in vigore della presente legge o che la contraggano a seguito dei concorsi di cui alla lettera c) del precedente primo comma. Negli articoli che seguono le parole "tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti" devono intendersi riferite anche agli ufficiali dei gradi corrispondenti della Marina e, comunque, dirette esclusivamente agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio e per il transito nella riserva di complemento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono uguali a quelli previsti per la cessazione dal servizio degli ufficiali dei corrispondenti ruoli del servizio permanente. Se nel servizio permanente vi sono ruoli normali e ruoli speciali, si applicano i limiti di eta' dei ruoli normali. Gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti in servizio, che alla data di entrata in vigore, della presente legge non abbiano raggiunto i limiti di eta' di cui al comma precedente, sono ricollocati nella categoria di ufficiali di complemento, conservando il grado e l'anzianita' posseduti.

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