Legge 574/1980
Art. 34 — Gli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, di cui al titolo IV della present…
Art. 34. Gli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, di cui al titolo IV della presente legge, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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