Legge 312/1980
Art. 144 — Indennita' pensionabili
Art. 144. (Indennita' pensionabili) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le cessazioni dal servizio del personale avente diritto all'indennita' mensile per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, nonche' del personale avente diritto all'indennita' mensile di servizio penitenziario di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054 e 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, le predette indennita' sono interamente pensionabili. Sono abrogate le decurtazioni o le riduzioni previste - nella corresponsione dell'indennita' mensile d'istituto - per il personale del ruolo delle ispettrici di polizia e del ruolo delle assistenti di polizia dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 144.
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